Condizioni di lavoro dell'interprete
1) Luogo di lavoro
- a) La traduzione simultanea viene di norma eseguita in cabine conformi alle norme ISO vigenti. La cabina deve ben ventilata e insonorizzata, contenere un piano di lavoro e due posti a sedere e permettere agli interpreti la visione diretta dei relatori e dello schermo di proiezione. Qualora non fosse possibile montare la cabina in sala, previo consenso degli interpreti può essere adibita a cabina una stanza attigua, a condizione che questa sia utilizzata solo dagli interpreti e sia provvista di collegamento televisivo a circuito chiuso con cui poter seguire anche visivamente i lavori del convegno. L'accudienza tecnica dell'impianto deve essere garantita dall'organizzatore.
- b) La traduzione consecutiva viene effettuata senza l’ausilio di un impianto di traduzione e richiede perciò buone condizioni acustiche in sala. L’interprete deve inoltre avere a disposizione un piano d’appoggio per scrivere.
Se il luogo di lavoro non soddisfa i requisiti sopra descritti, l'interprete può rifiutarsi di fornire le proprie prestazioni, conservando il diritto alla corresponsione dell'onorario concordato.
2) Orario di lavoro
- a) L'equipe standard è composta da due interpreti per ciascuna combinazione linguistica, per un massimo di 7 ore lavorative. Sono escluse dal computo dell’orario di lavoro tutte le pause e sospensioni previste dal programma. Sono compresi nel computo dell’orario di lavoro i ritardi di qualunque genere, con la sola eccezione di quelli causati dall’interprete.
- b) L'impiego di un solo interprete è possibile solo se l’orario di lavoro non supera i 60 minuti in caso di traduzione simultanea e le tre ore in caso di traduzione consecutiva.
- c) Gli interpreti non sono a disposizione per tradurre durante le pause.
3) Preparazione al convegno e riservatezza
Il committente s’impegna a fornire tempestivamente all’interprete tutta la documentazione in suo possesso, in modo da consentirgli un’adeguata preparazione tecnica e terminologica all’esecuzione dell’incarico che gli è stato affidato. L’interprete s’impegna a sua volta a non divulgare a terzi le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio lavoro e a utilizzarle al solo scopo di garantire una traduzione pertinente ed accurata. L’interprete si impegna inoltre a osservare le disposizioni del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Salvo i casi di dolo o colpa grave, l'interprete non risponde dei danni derivanti da imperfezioni della traduzione nel caso in cui il committente non lo abbia sufficientemente ragguagliato sui contenuti della manifestazione o non abbia fornito il materiale necessario per la preparazione.
4) Prestazioni accessorie del committente
- a) L'interprete ha diritto alla corresponsione del pasto se lavora al di fuori del proprio comune di residenza.
- b) L'interprete ha diritto alla corresponsione dell'alloggio se deve trovarsi nel luogo di lavoro ad orari che non gli consentono di essere nel proprio domicilio tra le 22,00 e le 7,00.
- c) L'interprete ha diritto al rimborso delle spese di viaggio dal proprio domicilio al luogo di lavoro e ritorno.
5) Registrazione
Non è di norma prevista la registrazione della traduzione simultanea. Eventuali deroghe devono essere concordate con l’equipe degli interpreti, con applicazione della tariffa maggiorata.
6) Sostituzione
In caso di malattia o impedimento grave, l'interprete che ha accettato un incarico provvede alla sostituzione da parte di un collega qualificato che gli subentra in tutti gli impegni precedentemente assunti con il committente.
7) Conferma e annullamento dell'incarico
L'incarico di interpretariato va sempre confermato per iscritto. Se un incarico già confermato viene disdetto o rinviato a meno di 14 giorni dalla data prevista, l'interprete ha comunque diritto alla corresponsione dell'intero onorario concordato, al netto di eventuali rimborsi spese.